TESTO CONTRATTO AGGIUNTO

Sanremo, 27 DICEMBRE 2022
Prot. 1160

CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA
L’anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE

FRA

la FONDAZIONE “ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO” (Codice Fiscale e Partita IVA 01329240087), qui rappresentata dal Legale Rappresentante, Filippo Biolè nato a Genova il 11/05/1974, domiciliato per la sua carica presso la Fondazione “Orchestra Sinfonica di Sanremo”, Corso Cavallotti 51 (Villa Zirio), 18038 Sanremo (IM), e che nel prosieguo dell’atto verrà indicata per brevità anche “FONDAZIONE”

E

BOTTO EMILIO (Codice Fiscale BTTMLE95T16D612D) nato il 16/12/1995 a FIRENZE (di seguito indicato come “ARTISTA”) residente a (domicilio fiscale) Via Silvio Pellico -50121- FIRENZE

PREMESSO CHE

  • che il Committente, ha la necessità di avvalersi della collaborazione professionale del Prof. Botto Emilio in virtù della comprovata e prestigiosa esperienza in concerti sinfonici di grande valore artistico.
  • che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze della Fondazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati (come meglio specificato al punto 2);
  • che è stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della Fondazione;
  • che la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
  • che vengono di seguito determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  • che l’artista si è reso disponibile, in qualità di professionista e persona in possesso di comprovata capacità artistica, a prestare la sua opera nella qualità di collaboratore;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

  1. Le premesse di cui sopra, gli atti, i documenti, nonché la normativa richiamata nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
  2. L’Artista si obbliga a prestare la propria opera di 1° TROMBA per il concerto da tenersi il: 28 Dicembre 2022 presso il Circolo Golf degli Ulivi a Sanremo, con prove il giorno stesso presso il Circolo Golf Degli Ulivi a Sanremo, con replica il 29 Dicembre presso la Sala Privata del Casinò di Sanremo con prove il giorno stesso presso la Sala Privata del Casinò, con replica il 30 Dicembre 2022 presso il Teatro Cavour di Ventimiglia, con prove il giorno stesso presso il Teatro Cavour di Ventimiglia, con replica il 1 Gennaio 2023 presso la Sala Privata del Casinò di Sanremo, con prove il giorno stesso presso la Sala Privata del Casinò di Sanremo per l’esecuzione del programma dal titolo “VALZER E POLKE DELLA FAMIGLIA STRAUSS”;
    – L’opera verrà realizzata in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del
    Committente, adeguandosi tuttavia agli elevati standard professionali richiesti dalla natura della prestazione medesima che dovrà obbligatoriamente essere resa personalmente dall’artista.
    – In casi eccezionali il concerto previsto in contratto potrà subire spostamenti di un giorno nell’ambito della settimana.
    – Le giornate in cui non è prevista attività lavorativa non saranno retribuite.
    – L’Artista si impegna a non effettuare riprese audio/video, anche se ad uso personale e non commerciale, pena il pagamento dei diritti di registrazione, che il Committente si riserva di quantificare, con specifico riferimento al danno che tale comportamento ne possa far derivare al medesimo, ai suoi dipendenti e all’immagine della stessa Fondazione “Orchestra Sinfonica di Sanremo”.
  3. Il sottoscritto lavoratore esprime il proprio preventivo consenso, qualora la produzione lo rendesse necessario, a sottoporsi a screening tramite tampone o l’attuazione della sorveglianza preventiva (per sospetto di malattia) o l’isolamento domiciliare, ricorrendone i presupposti. A tale scopo, dichiara di essere stato esaustivamente informato in merito a natura e finalità di tali accertamenti e presta il proprio consenso affinché i relativi risultati, ed ogni altro dato, sensibile o non, espresso nei report conseguenti all’effettuazione dei test, siano comunicati anche al datore di lavoro, che pertanto ne acquisisca diretta conoscenza in tempo reale, autorizzando espressamente lo stesso datore al trattamento ed alla conservazione di tali dati in conformità alle leggi sulla privacy. Anche in rapporto al trattamento di tali dati, gli elementi previsti dagli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e da ogni altra norma in materia, risultano indicati nella separata in formativa ai fini privacy che viene contestualmente sottoscritta al fine di regolare tutti gli aspetti della riservatezza del lavoratore nel rapporto che lo lega a Fondazione Orchestra Sinfonica, e che vale anche per le questioni in materia di covid-19 qui specificamente indicate
  4. L’Artista si obbliga a presentare entro il primo giorno di prova una dichiarazione firmata concernente le Orchestre e/o i Teatri con i quali ha collaborato negli ultimi 12 mesi.
  5. La Fondazione si impegna a corrispondere all’Artista per le prestazioni di cui al punto 2) l’onorario LORDO di euro 520,00, oltre iva se prevista e ad eventuali trasferte che potranno essere erogate per prestazioni eseguite fuori dalla sede abituale ove vengono svolti i concerti.
    ◦ Le date di impegno di cui al punto 2) possono variare, sia in difetto che in eccesso, in caso di improvvise e sopravvenute esigenze organizzative e/o artistiche. L’importo del cachet sarà di conseguenza commisurato alle prestazioni artistiche effettivamente rese.
    ◦ Con il pagamento del suddetto onorario l’Artista si intenderà soddisfatto di ogni suo avere per l’adempimento delle prestazioni di cui trattasi, null’altro avendo a pretendere, per nessun titolo, dalla Fondazione.
    ◦ Ai sensi dell’art. 4 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante versamento, a mezzo bonifico, su c/c bancario o postale intestato all’Artista ed indicato dallo stesso su apposita dichiarazione ai sensi del DPR 455/00. In caso di inadempimento ai sopraccitati obblighi di tracciabilità finanziaria il rapporto contrattuale potrà essere immediatamente risolto.
    ◦ La Fondazione non risponderà di eventuali danni subiti dallo strumento di proprietà dell’Artista.
  6. La ritenuta d’acconto prevista dall’Art. 25 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sui Redditi di Lavoro Autonomo è interamente a carico dell’Artista.
  7. Il compenso sopra indicato è comprensivo di ogni e qualsiasi altra spesa, e sarà assoggettato alle ritenute previdenziali a norma di Legge.
  8. La Fondazione e/o i suoi committenti si riservano la facoltà di effettuare riprese audio e/o video e/o foto, sia per uso archivio che per uso promozionale o commerciale. Le registrazioni non comportano ulteriori compensi da parte della Fondazione all’Artista. L’ Artista concede altresì i diritti per la registrazione, riproduzione e diffusione dello spettacolo, in qualunque forma, qualora la Direzione della Fondazione ne ravvisi l’utilità. Tali diritti, inoltre, potranno essere ceduti a terzi.
  9. In caso l’Artista sia dipendente, anche a tempo determinato o part-time superiore al 50%, di enti pubblici o scuole si impegna a produrre copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente ai sensi dell’Art. 53 Dlgs 165/2001. La mancata produzione di tale documento rende nullo il presente contratto.
  10. In caso di esenzione IVA, l’Artista dovrà rilasciare ricevuta relativa al compenso pattuito (SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONE IN CALCE).
  11. Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2224 e 1382 del Codice Civile, l’Artista che si renderà inadempiente all’impegno contrattuale di cui al punto primo del presente contratto sarà tenuto al pagamento, a titolo di clausola penale a favore di questa Fondazione, di una sanzione dal 10% al 50%, a seconda della gravità dell’inadempienza accertata, del cachet convenuto. In caso di motivata impossibilità ad effettuare la prestazione (malattia, gravi motivi familiari) non verrà
    applicata la sanzione di cui sopra e sarà erogato il cachet corrispondente ai giorni di effettiva prestazione resa.
  12. In applicazione degli Artt. 2227 e 2237 del Codice Civile il presente contratto potrà essere risolto da questa Fondazione in qualsiasi momento qualora, a giudizio del Direttore Artistico e/o del Direttore Stabile, le prestazioni rese dall’Artista non siano adeguate alle mansioni professionali ed artistiche per le quali è stato scritturato o per qualsiasi altro motivo, derivante da diverse ed improvvise esigenze di programmazione e di attività artistica. Nel caso l’artista abbia già iniziato la propria prestazione professionale la Fondazione corrisponderà all’ Artista il compenso per l’opera svolta.
  13. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Fondazione (P.T.C.P.). Si rende noto all’Associazione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato e reso pubblico sul sito Istituzionale www.sinfonicasanremo.it (sezione Amministrazione Trasparente) il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione che l’Associazione dichiara di ben conoscere e di impegnarsi sin d’ora a rispettarne gli obblighi e le prescrizioni. Eventuali
    violazioni dei principi contenuti nel P.T.P.C. della Fondazione da parte dell’Associazione saranno tempestivamente sottoposte all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della corruzione per le opportune verifiche e determinazioni in merito.
  14. Nel caso di annullamento della produzione oggetto del presente contratto, lo stesso è da intendersi nullo. La Fondazione si impegna a rimborsare esclusivamente i costi già sostenuti dietro presentazione di regolare documentazione.
  15. Il presente contratto si intende nullo qualora, a causa dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, non fosse consentita attività di pubblico spettacolo. La Fondazione si impegna a riprogrammare la produzione compatibilmente con le disposizioni ministeriali.
  16. Il rapporto di collaborazione, avrà durata limitata alla durata dell’evento come indicato al precedente punto 2), comprese le prove.
  17. Il presente contratto dovrà essere sottoscritto personalmente dall’Artista prima dell’inizio della prestazione e, se inviato in tempo utile, restituito nel termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. In mancanza di tale riscontro l’impegno di scrittura si intenderà invalido ed inefficace.
  18. I dati personali dell’Artista indicati nel presente contratto saranno trattati e conservati dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo – Corso Cavallotti, 51 – 18038 SANREMO (IM) per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento dei concerti e alla loro gestione amministrativa. I dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra, saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata e secondo le modalità più dettagliatamente indicate nell’informativa allegata al presente contratto ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE 2016/679. La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità degli stessi per l’esecuzione del contratto da parte della Fondazione, (art. 6 let. B Reg. UE 2016/679); la mancata comunicazione dei dati personali impedirà alla Fondazione di assicurare la partecipazione ai concerti. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-23 del Reg.UE 2016/679 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc…
  19. Per quanto non previsto nella presente scrittura, le parti fanno espresso riferimento agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, alle disposizioni di Legge e delle competenti autorità vigenti in Italia ed alle consuetudini ivi applicate. Competente il foro del Tribunale di Imperia

    Letto, approvato e sottoscritto

                       L’ARTISTA

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Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare espressamente e senza alcuna riserva le clausole n. 5) comma “c” e “d”, n.8), n. 10), n. 11), n. 12) , n. 13) e n. 14) del presente contratto.

L’ARTISTA

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DICHIARAZIONE DI ESENZIONE I.V.A.

Ai sensi dell’ex Art. 5 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la sua personale responsabilità,

dichiara

di non essere soggetto ad I.V.A. in quanto la suddetta scrittura artistica è occasionale nell’ambito della sua attività lavorativa.

L’ARTISTA

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